Questo è un articolo emesso dall’avvocato di Stefano Guberti che stiamo cercando di mettere anche sui giornali, visto il poco riscontro mediatico riferito a una persona innocente, per far conoscere quanto è successo sulla questione di Stefano…

Siamo molto sorpresi ed amareggiati dalla
sentenza di rigetto emessa stamani dalla Corte di Giustizia Federale.
Attendiamo di conoscere le motivazioni che hanno indotto la Corte a
confermare la sentenza di primo grado.
Temiamo che le pregnanti
argomentazioni addotte a discapito di Guberti non siano state di nuovo
correttamente valutate e che la sua condanna venga basata
esclusivamente sulle dichiarazioni di Andrea Masiello.
A carico del
Guberti non vi è nessuna prova e/o indizio chiaro, preciso e
concordante; non vi è nessun elemento certo e incontrovertibile. Anzi
queste prove, indizi ed elementi non solo non sono stati trovati, ma
neppure, evidentemente, sono stati cercati dagli organi giudicanti i
quali, invece, avrebbero fondato la condanna di Guberti solo ed
esclusivamente sull’attendibilità del Masiello, (dichiarato
inattendibile in ogni altra circostanza, tanto che tra i soggetti da
lui accusati Guberti è stato l’unico ad essere condannato), nonché
sulle dichiarazioni rese dai suoi sodali Carella e Giacobbe, confuse e
discordanti anche con quanto dichiarato dallo stesso Masiello.
Per il
resto, la sentenza di primo grado pare fondarsi su supposizioni e
deduzioni della Procura, inspiegabilmente fatte proprie dalla
Commissione disciplinare nonché su elementi interamente travisati tanto
dalla Procura quanto dalla CDN (si legge che Marco Rossi avrebbe
accolto positivamente la combine di Guberti, quando lo stesso Rossi ha
limpidamente confermato di non aver mai sentito fare il nome di Guberti
in nessuna combine!).
D’altro lato, non sarebbero stati invece tenuti
in alcuna considerazione gli elementi probatori che avrebbero dovuto
portare ad una piena assoluzione del Guberti (tra cui le dichiarazioni
degli unici due testimoni oculari dell’incontro del 17 aprile che hanno
categoricamente smentito ogni accusa). Manca inoltre un movente, un
mandante ed il passaggio di denaro.
È chiaro che l’intero sistema
andrebbe modificato, perchè è assurdo e impensabile che un calciatore
termini la propria attività senza che esistano a suo carico delle prove
inconfutabili ed incontrovertibili dalle quali si possa, senza ombra di
dubbio, accertare il compimento di un illecito.
Oggi, la condanna di
Gubeti viene corroborata solo dalle accuse a lui rivolte da un soggetto
condannato anche dalla Giustizia ordinaria, il cui intento, come pure
ha confermato il GIP di Bari, è sempre stato quello di celare il reato
di associazione per delinquere al fine di far emergere l’illecito
sportivo.
Da oggi pomeriggio stiamo già lavorando sul ricorso avverso
la sentenza di secondo grado, mentre rimaniamo in attesa di conoscerne
le motivazioni.