Deferimento

Nella vicenda Calcioscommesse la Procura Federale, ascoltati tra gli altri i sigg. Masiello Andrea, Carella Giovanni, Giacobbe Fabio e Alessandro Parisi, fondava il proprio convincimento sul coinvolgimento del Sig. Stefano Guberti (imputandogli il reato di cui all’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S. in relazione alla gara Bari / Sampdoria del 23 aprile 2011):      a) per essere “i particolari riferiti all’incontro del 17 aprile 2011 tutti coincidenti nella versione di tutti e tre i protagonisti dello stesso” (rif. Guberti, Masiello, Guarino);        b) per non apparire certamente credibile la dichiarazione del Guberti, sia per le circostanze temporali dell’incontro (una settimana prima della gara determinante per la squadra di attuale provenienza contro la propria precedente compagine priva di motivazione di classifica), sia per il luogo dell’incontro (una camera di albergo che assicurava la riservatezza dell’incontro stesso);         c) per non apparire credibile il fatto che Guberti avesse voluto incontrare il suo ex compagno Masiello in occasione di una visita a Bari, dopo aver riferito di non avere particolari rapporti di frequentazione con Masiello stesso;        d) in quanto “non emergono dagli atti, nemmeno per dichiarazione dello stesso Guberti altri incontri a Bari di tale calciatore con persone diverse ed in occasioni differenti da quella appena descritta”;         e) per le dichiarazioni rese da Marco Rossi il quale ammetteva di essere stato oggetto della richiesta di combine da parte di Masiello;        f) per l’episodio del rimprovero pubblico ricevuto da Masiello ad opera dell’allenatore Mutti per l’incontro avuto con il Guberti;      g) per la “situazione di classifica delle due squadre prima della gara, che vedeva il Bari matematicamente retrocesso, ma la Sampdoria fortemente interessata all’ottenimento di una vittoria in quanto quart’ultima, ad un solo punto di distanza dal Lecce terz’ultimo”;          h) per essere “le dichiarazioni rese da Masiello coerenti e corredate da numerosi particolari, che hanno poi trovato riscontro in quanto riferito all’A.G.O. ed alla Procura Federale dagli altri soggetti coinvolti nell’episodio”.

 

Primo grado – la difesa

Gia nelle memorie difensive depositate nel primo grado di giudizio, il Guberti forniva numerosi elementi volti a dimostrare che le accuse mosse nei suoi confronti dalla Procura erano frutto di un abbaglio, per non essere supportate da alcun elemento probatorio atto a dimostrare un suo coinvolgimento e, tanto più, a giustificare una sua condanna ed altresì, per essere smentite da fatti e documenti certi ed inconfutabili allegati agli atti (primi fra tutti le dichiarazioni inequivocabili dei testimoni oculari dell’episodio 17 aprile 2011).

Sin da subito il Guberti evidenziava gli errori in cui cadeva la Procura,      a) facendo notare alla CDN che dei quattro partecipanti all’incontro del 17 aprile, solamente il Masiello riferiva di aver ricevuto un tentativo di combine dal Guberti, mentre gli altri tre “categoricamente lo escludevano”; b) giustificando, anche con prova scritta, le motivazioni del suo viaggio a Bari e le modalità (del tutto casuali) per le quali incontrava il Masiello (il quale diceva al Guarino – che contattava il Masiello ad insaputa del Guberti – che sarebbe andato volentieri a salutare Stefano, suo vecchio compagno di squadra)     c) e pure dimostrando con dati obiettivi (risultanze istruttorie – interrogatori e audizioni resi innanzi agi organi inquirenti) che mai aveva cercato né chiesto un incontro col Masiello;      d) precisando poi, e chiedendo a tal fine di essere ammesso alla prova testimoniale (invero non ammessa), di essersi recato altre volte a Bari, prima di quel fatidico 17 aprile 2011 (pur ritenendo in cuor suo che tale circostanza non potesse far dedurre automaticamente un suo qualsivoglia tentativo di combine);       e) palesando alla Commissione Disciplinare Nazionale la falsità dell’accusa mossa dalla Procura Federale, per non aver mai il sig. Marco Rossi menzionato il nome di Stefano Guberti con riferimento ad una qualsivoglia combine, invitando per ciò stesso la CDN a dare lettura degli interrogatori e audizioni da questo rese;       f) palesando alla CDN l’abbaglio avuto dalla Procura sull’ammonimento fatto dall’allenatore Mutti ai giocatori del Bari, domandandosi, se è vero che da questo ammonimento si potesse dedurre inequivocabilmente il tentativo di combine da parte del Guberti, come mai la Procura non deferiva quest’ultimo per omessa denuncia anche in relazione alla  gara Bari / Sampdoria;     g) ancora, fornendo prova documentale sull’indifferenza per Stefano Guberti alla situazione di classifica della Sampdoria, vista l’assenza di un premio salvezza, individuale e/o collettivo, considerata l’invariabilità del suo contratto economico in caso di retrocessione e stante la possibilità concreta per lo stesso di tornare alla Roma a fine campionato (come poi di fatto avvenuto). Nella memoria difensiva ci si domandava, allora, quale fosse il movente che avesse indotto il Guberti a proporre al Masiello l’alterazione della partita. A tal riguardo, veniva posto alla CDN un ulteriore quesito: se Guberti fosse stato realmente spinto dalla situazione di classifica della Sampdoria (come detto dalla Procura) e dunque avesse agito in nome e per conto di questa, come mai la società doriana veniva deferita solo per responsabilità oggettiva? Forse Guberti andava a nome dei compagni, come detto in una delle tante versioni di Masiello? Ma poiché nessuno, a parte Guberti, veniva neppure deferito, anche tale ipotesi cadrebbe sul nascere… Quindi se non andava a nome della Sampdoria né a nome dei compagni, di chi si faceva portavoce Guberti dichiarandosi anche disposto a sborsare l’ingente somma di 40/50 mila euro? Forse a titolo personale, come pure paventato da Masiello in un’altra versione? Alla luce della documentazione prodotta in atti, anche questa pare una versione poco credibile….         h) Il Guberti, infine, dimostrava chiaramente l’ulteriore errore in cui cadeva la Procura, definendo credibile e coerente il Masiello, ponendo in luce le innumerevoli contraddizioni in cui lo stesso cadeva (invece, definite dalla Procura Federale “progressivi arricchimenti”).

Riportava, quindi, testualmente il contenuto delle dichiarazioni rese dal Masiello innanzi all’A.G.O. e alla Procura, al fine di sottolinearne l’incoerenza ed evidenziare che il grande accusatore fosse mosso unicamente dalla volontà di celare il grave reato di associazione per delinquere (per il quale poi veniva arrestato) e svelare il minore reato di illecito sortivo.

Si noti che negli interrogatori del Masiello del 20 e del 25 gennaio, il nome di Guberti non viene mai menzionato, mentre veniva tirato in ballo solo negli interrogatori del 24 febbraio e 15 marzo entrambi resi IN SEDE DI PRESENTAZIONE SPONTANEA (circostanza che già di per sé fa sorgere non pochi dubbi sull’autenticità delle dichiarazioni rese dall’indagato); tuttavia, in queste versioni del Masiello, il Guberti avrebbe tentato la combine a titolo del tutto personale, addirittura chiedendo al difensore del Bari un vero e proprio “favore nel fargli vincere la partita”; in tali occasioni, il Masiello dichiarava agli inquirenti di non aver riferito a nessun compagno l’approccio del Guberti.

Il 5 aprile, Masiello cambia nuovamente versione, riferendo questa volta che il Guberti avrebbe invece offerto una somma di denaro (euro 40 / 50 mila) per ottenere la vittoria della Sampdoria, presentandosi a nome di tutti i calciatori doriani.

Il 10 luglio arriva una nuova versione: il Guberti avrebbe tentato la combine a nome della Società Sampdoria, dichiaratasi (secondo il racconto di Masiello) disponibile ad offrire 40 / 50 mila euro per la salvezza; in tale occasione, il Masiello dichiarava di aver riferito della proposta di Guberti al Rossi (il quale però, si badi, nel corso degli interrogatori e delle audizioni, mai menzionava il nome di Guberti, ma riferiva di diverse combine propostegli dal Masiello stesso … !).

Il Masiello, per coinvolgere in maniera più convincente la Sampdoria, arricchiva tale ultima versione riferendo che all’incontro del 17 aprile 2011 prendeva parte anche un ragazzo della primavera aggregato alla prima squadra, riferendo, per dare un ulteriore valore a quanto dichiarato, della presenza di una sacca della Sampdoria, particolare del tutto inventato (tanto da non essere creduto neppure dalla Procura che, di fatti, non deferiva pere responsabilità diretta la società blu cerchiata), per essere il quarto uomo tale Samuele Cambarau, amico del Guberti, per giunta non tesserato!

Nei suoi molteplici e variopinti racconti, inoltre, il Masiello raccontava al suo sodale Carella di essere stato contattato da Guberti, Palombo ed un terzo giocatore della Sampdoria, mentre a Parisi diceva di essersi incontrato per caso con Guberti ed invece a Giacobbe di essere stato chiamato solo da Guberti in camera sua ma di non esserci mai andato…

Ed ancora, in sede di interrogatorio PM BA 24/2/2012, il Masiello dichiarava “Guarino mi contattò e mi disse che Guberti era a Bari e voleva parlarmi. Mi portò all’albergo Oriente”, per poi modificare anche questa vesrione, riferendo innanzi ai PM di Cremona (15/3/2012) che “Il Guarino mi disse di prendere contatti col Guberti della Sampdoria… che voleva parlare con me”.

Anche sulla gara Bari / Sampdoria i racconti di Masiello sono densi di contraddizioni: egli, infatti, in un primo momento riferisce di aver litigato con il Guberti negli ultimi minuti della partita Bari / Sampdoria, (dimenticando, tuttavia, che il Guberti era uscito circa al ventesimo del 2° tempo) ed anche di “aver avvisato tempestivamente il Guberti sull’impossibilità di fare l’operazione”, in un secondo momento, cambiava versione riferendo agli inquirenti di aver dato la risposta al Guberti direttamente in campo, giocando la partita.

 

La condanna

Nonostante l’esistenza di riscontri obiettivi che dovrebbero scagionare il Guberti; nonostante le prove documentali dallo stesso fornite in entrambi i gradi di giudizio sino ad ora affrontati; nonostante le prove istruttorie richieste ma non ammesse in entrambi i gradi di giudizio (prime fra tutti la prova testi nelle persone dei testimoni diretti dell’episodio 17 aprile 2011); nonostante, infine, le evidenti contraddizioni in cui cadeva il Masiello nelle sue fantasiose e sempre mutevoli versioni; nonostante tutto questo la CDN decideva per la condanna a tre anni di squalifica del Guberti, basando tale decisione sulle affermazioni di Masiello, Carella e Giacobbe, le cui dichiarazioni venivano ritenute coerenti logiche, univoche e supportate da elementi obiettivi e dunque sufficienti ad accertare la responsabilità del Guberti in ordine all’illecito contestatogli.

 

Secondo grado – il ricorso

Nel secondo grado, il Guberti, riportandosi ai propri atti difensivi di primo grado, impugnava le motivazioni addotte dalla CDN a fondamento della propria decisione ed avvalorava la propria difesa sulla base di quanto emerso nelle fasi di indagine svolte dalla Procura di Bari, tutto racchiuso nell’ordinanza di custodia cautelare del GIP, il quale definiva il trio Masiello, Carella e Giacobbe un “sodalizio criminoso” che si teneva in contatto anche nelle fasi di indagine “per conoscere gli sviluppi della vicenda giudiziaria e per adottare le opportune contromisure”, “concordando strategie per prevenire eventuali iniziative dell’A.G.O.”, il tutto, prosegue il GIP “nel tentativo di non svelare la natura associativa della condotta antigiuridica consumata” e di “ammettere il minimo possibile, vale a dire la frode sportiva, fornendo all’autorità solo versioni di comodo”.

Vista la potenzialità criminale del sodalizio, i tre venivano dichiarati dal GIP inattendibili ed incoerenti, pronti a fornire versioni che “solo apparentemente possono sembrare collaborative con la giustizia ma che in realtà mirano pervicacemente a mettere fuori strada gli inquirenti”.

Il Guberti si domandava, inoltre, come la CDN avesse potuto considerare attendibili il Masiello e i suoi sodali solamente nella sua circostanza e non anche negli altri casi (Di Vaio, Pepe, Bonucci, S. Masiello, Vives, Belmonte – e per questo tutti prosciolti – e nei casi Belmonte e Portanova – rispetto ai quali l’illecito veniva derubricato in omessa denuncia-).

Al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestatigli, il Guberti insisteva nell’ammissione delle prove testimoniali sulle persone degli unici due testimoni oculari dell’incontro del 17 aprile, senza tuttavia trovare un positivo accoglimento neppure nella Corte di giustizia Federale.

 

La conferma della condanna

Si giungeva, così, ad una conferma della sentenza di condanna di primo grado, rispetto alla quale si è in attesa di conoscere le motivazioni.

 

Conclusioni

Nel caso Guberti mancherebbero un movente ed un mandante, mentre manca sicuramente il passaggio di denaro.

Mancherebbero tutti quei tasselli che la stessa CDN ha ritenuto ricorrenti in ogni tentativo di combine (l’interesse, la convenienza di classifica, la recidività).

Mancherebbero quelle prove ed indizi gravi, precisi e concordanti, quegli elementi certi ed incontrovertibili che la Corte di Giustizia Sortiva, correttamente, ritiene dover essere alla base di ogni sentenza di condanna, e la cui assenza, ancora correttamente, convinceva la CDN a prosciogliere Di Vaio, Pepe, Bonucci, S. Masiello, Vives, Belmonte ed a derubricare l’illecito, ascritto a Belmonte e Portanova, in omessa denuncia.

 

Considerazioni

Rimangono alcuni interrogativi:

Perché solo nel caso Guberti il Masiello, il Carella ed il Giacobbe sono stati considerati attendibili e le loro dichiarazioni, coerenti, univoche e logiche?

Perché si viene giudicati colpevoli anche in assenza di prove certe che dimostrino inconfutabilmente la propria colpevolezza?

Perché non viene dato modo di dimostrare, con tutti i mezzi possibili, la propria innocenza?

Perché Guberti è stato dichiarato colpevole di illecito sportivo?

Perché dovrebbe interrompere la propria attività professionale?

Per tutti questi interrogativi, ed altri, si attende una risposta,

 

Chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma chi è innocente non può essere condannato da accuse infamanti che non trovano supporto in nessun elemento obiettivo, certo, preciso ed inconfutabile, ma che trovano la loro ragion d’essere solamente nelle parole di chi, illeciti e reati, ne ha davvero compiuti.

Avv. Katia De Nicola